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Se state per comprare casa o conoscete qualcuno che sta facendo questo passo, avrete con tutta probabilità iniziato ad avere confidenza con due diversi atti notarili: l’atto di rogito e l’atto di mutuo
Se il primo è un passo dovuto, in quanto non vi può essere compravendita immobiliare senza rogito, il secondo è naturalmente necessario solo quando si decide di chiedere un finanziamento (mutuo ipotecario) alla banca per ottenere la liquidità necessaria all’acquisto
Poiché comprare un’abitazione è un passo economicamente impegnativo per la maggior parte delle famiglie, che non dispone in partenza di una tale cifra da dare al venditore, il ricorso al mutuo è – come prevedibile – molto comune e spesso i due atti vanno di pari passo
Parliamo appunto di due atti distinti: non è infatti possibile prevedere un unico atto per rogito e mutuo, ma si dovrà provvedere a redigere e sottoscrivere due diversi documenti, anche se parte delle indicazioni contenute è comune ai due atti
Vediamo dunque in cosa consistono l’atto di rogito e l’atto di mutuo e di conseguenza perché non è possibile sottoscriverne solo uno, ma è necessario che siano due documenti distinti
Quando ci rivolgiamo al Notaio per l’atto di rogito quello che stiamo chiedendo è che sia formalizzato il passaggio di proprietà di un edificio (abitazione, villetta, appartamento, loft, ma anche uffici, magazzini, ecc
) dal vecchio al nuovo proprietario
Una volta che il rogito sia stato sottoscritto da entrambe le parti alla presenza del Notaio, e da questi debitamente registrato, il passaggio di proprietà può dirsi effettivo
Si tratta di un atto molto importante, non di un mero passaggio formale: all’interno del rogito vengono infatti indicati non solo i dati delle parti che sottoscrivono il contratto, ma anche gli accordi presi e tutte le informazioni che consentono di identificare l’abitazione e le sue pertinenze in modo incontrovertibile, ivi comprese le schede catastali (attenzione: perché si possa rogitare su un’abitazione le schede catastali e lo stato di fatto dell’abitazione devono corrispondere
Il che potrebbe sembrare una cosa ovvia, ma non sempre lo è, soprattutto quando si tratta di abitazioni vecchie la cui registrazione al catasto potrebbe non essere stata ottimale, ma accade anche con quelle di nuova costruzione)
A differenza dell’atto di rogito, l’atto di mutuo che sottoscriviamo dal Notaio non vedrà come protagonisti venditore e compratore, ma compratore e istituto di credito
Il venditore non ha infatti alcun interesse a conoscere gli accordi che abbiamo preso con la banca, il tasso applicato, i tempi di restituzione del prestito, se qualcuno ci fa da garante e così via
Così come la banca non ha interesse ad avere dal venditore informazioni aggiuntive a quelle che riguardano l’abitazione oggetto di vendita
Nell’atto di mutuo vengono infatti formalizzati tutti gli accordi che prendiamo con la banca per l’erogazione del prestito: ancora una volta le generalità dei sottoscriventi, l’importo erogato, le modalità di restituzione, eventuali sanzioni e vincoli e via dicendo
Tutto quanto abbiamo concordato con l’istituto di credito deve infatti essere messo nero su bianco, così da far fede anche a nostra tutela
Da quanto detto sopra risulta evidente il perché l’atto di rogito e l’atto di mutuo debbano essere due documenti diversi e non possano essere raggruppati in uno unico: gli attori che vi partecipano, ad eccezione del compratore, sono diversi e ciascuno di essi – anche e soprattutto per questioni di riservatezza – ha il diritto di conoscere e deve sottoscrivere solo quanto riguarda direttamente la sua parte
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