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Sempre più spesso capita che ci siano degli stranieri residenti in Italia da diversi anni, ma che non abbiano richiesto né ottenuto la cittadinanza italiana
Può capitare che questi ultimi ritengano di voler regolamentare la loro successione dalla legge italiana
Al tempo spesso può capitare che ci siano dei cittadini italiani che vivano da sempre all’estero e che, invece, vogliano lo stesso mantenere un rapporto con la propria terra di origine preferendo l’applicazione della legge italiana
Quest’ultimo caso si verifica quando i cittadini stabiliscano la sede all’estero per motivi lavorativi, acquistando anche beni in territorio straniero
Ogni Stato sia appartenente all’Unione europea, sia extraeuropeo, disciplina in modo diverso la successione testamentaria
La diversità della regolamentazione dipende anche dalle differenti culture, prassi e tradizioni che si sono sviluppate nei secoli
Sempre più si è sentito l’esigenza di trovare un punto in comune in virtù dei continui spostamenti a cui si è soggetti
Nel 2012 è stato introdotto il Regolamento europeo n
650 con cui si è sentita l’esigenza di dare un’unità alle successioni europee
In particolare, l’obiettivo principale è proprio quello di provare a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione di persone che, prima dell’introduzione del Regolamento, si imbattevano in numerose difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere
La normativa consente ai cittadini italiani e stranieri di poter organizzare la propria successione anticipatamente
Con la globalizzazione, infatti, è sempre più diffuso l’acquisto di immobili all’estero che al momento della morte pone dei problemi relativi alla legge applicabile
Dare una risposta unitaria alle successioni tra i Paesi UE, caratterizzati da un diritto interno eterogeneo: in alcuni Paesi unitarietà della successione, in altri struttura scissionista
Prima dell’entrata in vigore del Regolamento del 2012 alla successione testamentaria si applicava la legge dello stato di cittadinanza
Quindi, se un cittadino italiano viveva all’estero, alla sua morte si sarebbe applicata la legge di cittadinanza, quindi, la legge italiana
La precedente normativa tuttavia, dava la possibilità di scegliere una legge diversa da quella di cittadinanza, ossia quella di residenza mediante una dichiarazione scritta, espressa, chiara prevista nel proprio testamento dal notaio
Tale scelta non avrebbe avuto i suoi effetti al momento dell’apertura della successione, ossia alla morte del testatore se non avesse avuto più la residenza in quello stato
Nell’ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari (coniuge, figli, in assenza di questi ultimi, ascendenti) residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta
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Con il Regolamento UE del 2012 è stato completamente stravolta la disciplina in quanto il criterio per poter individuare la legge applicabile alla intera successione è la residenza abituale alla morte del defunto
Come è possibile osservare, si tratta di un criterio completamente differente rispetto alla disciplina previgente
Tuttavia il legislatore offre la possibilità di scegliere una legge diversa, ossia la legge di cittadinanza
Quindi, se prima si faceva riferimento allo stato di cittadinanza, dal 17 agosto 2015, data di entrata in vigore del regolamento europeo, la competenza è della legge dello stato ove il defunto ha la residenza abituale
Pertanto, se un cittadino tedesco è residente in Italia da diversi anni, potrà sicuramente scegliere nel proprio testamento (ove morisse in Italia avendo la residenza abituale) la legge tedesca
La legge applicabile disciplina tutta la successione, indipendentemente dalla tipologia dei beni o dalla loro ubicazione
A differente della vecchia normativa, il Regolamento offre anche un altro criterio per poter comprendere quale sia legge applicabile
Può accadere infatti, che dal complesso delle circostanze del caso concreto risulti chiaramente che, al momento della morte, il defunto avesse dei collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile
In questo caos in assenza di un’espressa volontà del legislatore espressa nel testamento la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato
Inoltre il regolamento prevede altresì che “Una persona con più di una cittadinanza può scegliere dal notaio la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte”, estendendo la possibilità di scelta anche in favore di chi ha la doppia cittadinanza
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Il Regolamento UE, come già accennato, afferma espressamente di non disciplinare gli aspetti inerenti alla materia fiscale
Ciascun stato membro con la propria legge nazionale ha il compito di calcolare le imposte e impone diverse modalità di corresponsione
Nello Stato italiano le imposte di successione seguono la disciplina del Testo Unico sulle successioni
Secondo tale normativa l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero, se il defunto si trovava in Italia al momento della morte
Tale enunciato esprime il principio di territorialità dell’imposta, contenuto nell’articolo 2, primo comma, del predetto testo unico
Il secondo comma, invece, sancisce che “se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”
Il pagamento delle imposte, ai sensi del testo unico, avviene mediante la dichiarazione di successione
Si tratta di un adempimento di natura fiscale con cui l’Agenzia delle entrate viene messa al corrente della devoluzione del patrimonio del defunto
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