Trova il Notaio Online e Ottieni Preventivi Notarili Senza Impegno
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO ?
Contatta il Notaio e Fai un PREVENTIVO
CLICCA QUI È GRATIS
Costituire una società tra professionisti significa dare forma a una società che si pone come oggetto una certa professione e che prevede la ripartizione di spese ed utili tra i soci
Attenzione: non si tratta di una società di nuovo tipo con specifiche declinazioni, ma ogni volta che i professionisti decidono di costituire una società, devono scegliere se si stratta di S
r
l
o Spa (quindi società di capitali) o di altra tipologia (ad esempio società di persone)
Per costituire una società tra professionisti è possibile adottare uno dei modelli previsti dal titolo V e VI del V libro del codice civile e cioè tutti i tipi previsti dalla legge, come sopra anticipato
Si precisa che nel caso in cui si adotti un modello di società cooperativa non è possibile costituire una società con un numero inferiore a tre soci
Naturalmente non è possibile ricorrere al modello della società a responsabilità limitata semplificata in quanto il legislatore prevede uno statuto definito e inderogabile che il notaio in sede di rogito notarile non può modificare e non può adattarsi allo scopo tipico della società tra professionisti
I soci professionisti sceglieranno il modello più confacente alle proprie esigenze anche in relazione alle scelte che andranno intraprese in relazione all’amministrazione, al regime di responsabilità e alle conseguenze dal punto di vista fiscale
Con riferimento a tale problematica diversi sono stati gli orientamenti che si sono espressi
Secondo alcuni non sarebbe possibile in quanto verrebbe meno quello che è l’obiettivo principale del tipo societario, ossia di creare un fenomeno di associazione e di collaborazione tra più professionisti
Ciò nonostante, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha ammesso tale possibilità, prevedendo che qualora rimanga un solo socio possa continuare la sua attività sociale
Naturalmente ciò vale solo per le società di capitali e non per le società di persone che necessariamente devono avere la pluralità dei soci
Ma quali sono le figure che possono costituire una Società tra professionisti?
Sono i professionisti che dispongono di iscrizione ad un albo
Alcuni esempi: possono costituire una società tra professionisti ingegneri, avvocati, giornalisti, Notai, psicologi, geometri; non possono farlo organizzatori di eventi, antropologi, social media manager perché non hanno albi professionali specifici di riferimento
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO ?
Contatta il Notaio e Fai un PREVENTIVO
CLICCA QUI È GRATIS
Con riferimento alla qualità dei soci è possibile ammettere alla società cittadini appartenenti a uno stato membro dell’Unione europea purché in possesso del titolo abilitante di studio, professionisti iscritti a ordini albi e collegi
Sono, inoltre, ammessi anche soggetti non professionisti solo per prestazioni di carattere tecnico o per uno scopo di investimento
Abbiamo detto che possono costituire una società tra professionisti solo professionisti iscritti ad un albo, tuttavia, all’interno della compagine sociale possono esserci anche altri tipi di soci: i soci di capitale ed i prestatori d’opera
I primi conferiscono nella società beni mobili ed immobili, i secondi danno il loro contributo operativo
Quest’ultima opzione è però esclusa nel caso la società scelga come forma la Spa
Perché però stia in piedi la scelta di costituire una società tra professionisti devono essere rispettate delle proporzioni: i professionisti devono rappresentare i due terzi della compagine sociale
Qual è il vantaggio di costituire una società tra professionisti? In parte lo abbiamo accennato: la ripartizione dei costi e dei ricavi; inoltre spesso i professionisti che si associano hanno competenze tecniche relative ad ambiti di lavoro coerenti ma specifici, questo consente di offrire come società una gamma di servizi più ampi ai propri clienti
La “suddivisione” dei compiti può essere prevista anche nell’atto costitutivo
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO ?
Contatta il Notaio e Fai un PREVENTIVO
CLICCA QUI È GRATIS
Immaginiamo quindi che due o tre professionisti decidano di costituire una società tra loro
Quali sono le mosse da compiere?
La prima cosa dopo la decisione è individuare un Notaio di fiducia che possa occuparsi della stesura dell’atto
Il Notaio indagherà la volontà dei convenuti sulla forma societaria più interessante per loro, valutando anche eventuali altre tipologie di soci che i costitutori vogliono coinvolgere, ricordano per esempio che in non tutte le forme sono previsti soci prestatori d’opera
Il secondo passaggio sarà individuare la denominazione che dovrà includere la dicitura “Società tra professionisti”
Sarà poi necessario individuare ed esplicitare l’oggetto sociale dell’attività che abbiamo detto deve coincidere con le capacità professionali dei soci
Questo consentirà di individuare anche l’albo di riferimento
Essenziale definire la sede dell’attività e il capitale sociale
Quest’ultimo sarà uno degli elementi determinati nella scelta della tipologia di società, se per esempio si scegliesse la formula Spa non potrebbe essere inferiore 50mila euro
Il Notaio, una volta che avrà rogato l’atto di costituzione della società tra professionisti, dovrà procedere all’iscrizione della società al Registro delle imprese e all’iscrizione presso l’ordine professionale che individua i professionisti
Costituire una società tra professionisti non è un procedimento complesso in sé, ma una scelta che richiede di ponderare con attenzione la qualità dei soci inseriti, i capitali disponibili, la localizzazione della sede anche in relazione all’albo di appartenenza
Può essere utile individuare un Notaio di fiducia che accompagni i professionisti lungo tutto il percorso, dalla scelta della tipologia societaria alla registrazione nel registro delle imprese
Con riferimento all’analisi dell’oggetto sociale, è necessario che sia esclusivamente l’attività professionale dei soci
Possono essere aggiunte anche delle attività strumentali sempre finalizzate allo scopo primario della società
Ciascuna attività, infatti, deve consentire il raggiungimento dello scopo principe della società senza tuttavia diventare un’attività principale
È possibile costituire anche delle società aventi uno scopo multidisciplinare in cui vengono indicate le varie discipline
In questo caso devono essere indicate tutte le attività che si intendono svolgere
Nel caso di società multidisciplinari deve indicarsi l’attività prevalente, principalmente per iscrivere la società nell’Albo di appartenenza
Sia la denominazione sociale che la ragione sociale possono contenere un nome di fantasia, tecnica o contenere il nome di più associati
È necessario, inoltre, specificare che si tratti di una società tra professionisti, in particolare con lo scopo di renderlo noto ai terzi
L’indicazione di società tra professionisti non si sostituisce all’ ulteriore indicazione relativa al tipo sociale adottato (srl, spa, snc o sas)
Nel caso si tratti di una società tra professionisti multidisciplinare non è necessario indicare quale sia l’attività prevalente, basterà indicare solo le indicazioni sopra fornite
Per comprendere se si tratta di una società tra professionisti e soprattutto se si voglia assumere tale qualifica, è necessario rispettare il sistema pubblicitario imposto dalla legge
In particolare la società, al di là del modello societario prescelto, sarà iscritta nel Registro delle Imprese in base al modello adottato: tale tipologia di pubblicità è obbligatoria e ne segue gli effetti generali tipici delle società
Inoltre, sarà iscritta nel Registro delle Imprese anche nella sezione speciale: questo tipo di pubblicità serve principalmente a rendere noto il particolare tipo societario che si è costituito
Infine è prescritta anche l’iscrizione nella sezione speciale degli albi e/o dei Registri tenuti presso gli ordini Professionali
Nel caso si tratti di una società multidisciplinare sarà iscritta presso l’ordine relativo alla attività individuata come prevalente nello statuto e/o nell’atto costitutivo
Il legislatore è stato diretto ed esplicito nel precisare che i soci devono indicare nell’atto costitutivo con rogito notarile le modalità di esclusione dalla società, in particolare quando venga cancellato dal rispettivo Albo di appartenenza
Questo si presenta come un carattere distintivo rispetto agli altri tipi di società, in cui il legislatore non si esprime in termini perentori
Per il notaio in sede di rogito notarile rappresenta un passaggio di estrema importanza, in ordine alla qualifica di tale società
Il problema si pone in particolare con le società per azioni in cui il legislatore non ammetterebbe la possibilità di inserire una clausola di esclusione a differenza, invece, delle società a responsabilità limitata
In tal caso il notaio dovrà ricorrere a dei meccanismi alternativi e rimettersi ai suoi consigli e alla sua consulenza è la soluzione migliore
In ogni caso, al di là dei casi espressamente previsti dallo statuto introdotti dai soci, solo la radiazione dall’albo di appartenenza determinerebbe l’impossibilità alla partecipazione di una società tra professionisti
L’eventuale infrazione di regole disciplinari o di altre normative non comporterebbe l’esclusione automatica dalla società
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO ?
Contatta il Notaio e Fai un PREVENTIVO
CLICCA QUI È GRATIS
Un altro elemento tipico delle società tra professionisti è la polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dei singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale
Il legislatore prevede che sia inserita una clausola statutaria, ma non precisa cosa accade nel caso di mancata stipula della polizza di assicurazione
Infatti il legislatore parla di obbligo di previsione statutaria ma non di obbligo di stipula
Pertanto sarà proprio l’ordine a cui si appartiene a controllare l’esistenza della polizza di assicurazione prima dell’iscrizione del relativo albo di appartenenza
NF è l'unico Originale
Diffidate dalle imitazioni
NO Mediatori, NO Intermediari,
NO Dottori di chissà quale Studio
NotaioFacile®
Web Service S.R.L.
V. Vincenzo Foppa N.41
20144 Milano (MI)
P.I.07881240969