Trova il Notaio Online e Ottieni Preventivi Notarili Senza Impegno
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO ?
Contatta il Notaio e Fai un PREVENTIVO
CLICCA QUI È GRATIS
Per meglio valutare l’acquisto di pertinenze dell’abitazione, è prima necessario comprendere meglio cosa si intende per pertinenze, quantomeno in termini generali
Cosa siano le pertinenze è stabilito dall’articolo 817 del Codice Civile, che le definisce come cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa
Si tratta invece - secondo la Normativa Urbanistica - di opere o spazi che devono essere al servizio di un manufatto principale, senza un valore di mercato autonomo e non utilizzabili separatamente dal manufatto stesso
Parliamo ad esempio di magazzini e locali di deposito (categoria C/2), di rimesse, autorimesse, garage (categoria C/6), di tettoie chiuse o aperte (categoria C/7), ma anche di terreni annessi all’abitazione a patto che siano contigui e funzionali alla stessa e che vi sia la volontà del proprietario a destinare tali terreni a servizio e a ornamento dell’abitazione stessa
In questo caso, poco importa che il terreno sia o meno nello stesso mappale dell’abitazione: l’importante è infatti che vi sia la volontà di annetterlo all’abitazione appunto come ornamento, spazio funzionale o di servizio
In realtà sulla definizione vi è una discrepanza non indifferente tra Codice Civile e Normativa Urbanistica, il che naturalmente può creare delle difficoltà ad orientarsi nel campo dell’acquisto delle pertinenze
Se per quanto riguarda il Codice Civile vale infatti quanto detto sopra (le pertinenze sono cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa, dove per destinazione durevole si intende che questa non deve essere occasionale o temporanea), per quanto riguarda la Normativa Urbanistica le cose stanno infatti un po’ diversamente
In questo caso vengono infatti definite pertinenze opere che siano funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, prive di autonomo valore di mercato e non valutabili in termini di cubatura così da non poter essere utilizzate autonomamente dal manufatto cui accedono
Come si vede, questa seconda definizione è molto più restrittiva rispetto alla precedente
Quando parliamo però di acquisto di pertinenze in relazione a un’abitazione ci riferiamo di norma alla definizione data dal Codice Civile: il che ha una certa importanza anche dal punto di vista delle agevolazioni sulla prima casa
Da quanto detto sopra, possiamo affermare che l’acquisto di pertinenze quali garage, tettoie, magazzini ecc
possa rientrare senza dubbio nei beni acquistabili con le agevolazioni prima casa, a patto che rispondano ai requisiti sopra esposti come da Codice Civile (non vale tanto dunque la classificazione del bene formale, quanto l’intenzione del proprietario di rendere questo bene pertinenziale all’abitazione)
Limitazioni in questo senso sono che la casa per la quale si acquistano le pertinenze sia a sua volta stata comprata con le agevolazioni previste per l’abitazione principale e nel limite di una pertinenza per ciascuna categoria come indicata all’inizio di questo articolo
Come sempre, prima di procedere nel prendere accordi e impegni, sarebbe però bene richiedere la consulenza esperta di un Notaio che possa valutare il nostro caso nello specifico e consigliarci su come sia meglio procedere per non incorrere in problemi o maggiori spese non previste
NF è l'unico Originale
Diffidate dalle imitazioni
NO Mediatori, NO Intermediari,
NO Dottori di chissà quale Studio
NotaioFacile®
Web Service S.R.L.
V. Vincenzo Foppa N.41
20144 Milano (MI)
P.I.07881240969