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La capacità giuridica di un soggetto sordo, ossia l’attitudine alla titolarità di diritti e di doveri giuridici, non trova alcuna limitazione da parte della legge e può subire delle restrizioni solo nel caso in cui sia interdetto, inabilitato o sia beneficiario di un’amministrazione di sostegno
È necessario porre una differenza tra gli atti pubblici stipulati davanti al notaio e gli atti stipulati per scrittura privata
Quanto a questi ultimi, sono regolarmente validi ed efficaci ed eventuali comparenti sordi non devono essere rappresentati, assistiti o autorizzati al compimento degli atti
Quanto agli atti pubblici è necessario fare un’attenta analisi a seconda dei casi concreti che si prospettano
Il notaio potrebbe essere decisivo per la tutela del sordo anche mediante la proposizione di un ricorso di volontaria giurisdizione, allo scopo di ottenere una maggiore tutela per il comparente, grazie alla nomina di un interprete che potrà aiutare a comprendere il contenuto del documento
Prima di comprendere quali siano le forme di tutela predisposte dal legislatore, è opportuno inquadrare la definizione di “sordo”
Per sordo si intende un soggetto completamente privo dell’udito
Una difficoltà dell’udito non comporta una sordità assoluta e conseguentemente non sarà applicata la disciplina del sordo prevista dal legislatore
Potrebbe in questi casi sopperirsi utilizzando un tono di voce più alto o effettuando delle dichiarazioni a distanza ravvicinata
Se il soggetto può sentire grazie a delle protesi acustiche, non può essere considerato sordo
Se, invece, il soggetto è in grado solo di leggere il labiale, deve essere considerato sordo a tutti gli effetti
Ai fini dell’applicabilità della tutela più stringente, per il legislatore non rileva la causa, la temporaneità (si pensi a un intervento chirurgico che impedisca temporaneamente di sentire) o la definitività della sordità
L’accertamento di questo tipo di menomazione è rimessa al notaio nei limiti della sua diligenza professionale
Il notaio potrà anche chiedere un accertamento da effettuarsi tramite una perizia, ma solo in casi dubbi
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La legge notarile nulla dice per quanto riguarda la presenza di due testimoni nel caso vi sia un soggetto sordo
Non c’è alcun riferimento né diretto, né indiretto nella norma
Per tali ragioni, in virtù dell’art
48 della legge notarile, è possibile riassumere che:
Il soggetto sordo dinanzi al notaio viene tutelato in modo differente, a seconda se sia in grado di leggere o meno
Il legislatore ha previsto diversi gradi di tutela, affinché la sua capacità di presenziare in atto, resti il più possibile inalterata
Nel caso in cui il sordo sia in grado di leggere, la legge notarile all’art
56 prevede la lettura personale dell’atto da parte di quest’ultimo
Il notaio dovrà farne menzione dell’atto
Ci si è chiesti se la lettura debba essere fatta ad alta voce o possa essere fatta silenziosamente
Per tali ragioni è necessario che il notaio si accerti la reale capacità del soggetto di leggere
La lettura del sordo non si sostituisce a quella del notaio, ma si aggiunge a questa
Nel caso in cui il sordo non sia in grado di leggere, oltre alla presenza di due testimoni, è necessario l’intervento di un interprete come prescritto dall’art
56 della legge notarile
Il compito dell’interprete è quello di rendere comprensibile il contenuto del documento: ha la funzione di tradurre al sordo, nel linguaggio dei segni e dei gesti, la lettura dell’atto eseguita dal notaio
Il sordo potrebbe servirsi dell’interprete, anche durante tutta la fase del contratto da stipulare
L’interprete deve essere nominato dal Presidente del Tribunale
Si tratta di un provvedimento di volontaria giurisdizione, il cui ricorso potrà essere effettuato anche dal notaio
Se il ricorso è redatto dal notaio, egli deve sottoporre al giudice tutti i profili di eventuale inidoneità del designando interprete, fermo restando la insindacabilità del provvedimento di nomina giudiziale
In ogni caso il notaio dovrà verificare i profili di idoneità della carica, eventualmente sopravvenuti nel lasso di tempo intercorrente tra la nomina giudiziale e la stipula dell’atto
Solitamente il tribunale del domicilio del soggetto destinatario del provvedimento sceglierà tra le persone abituate a trattare con il sordo ed a farsi da lui intendere con segni e gesti
Nel caso in cui ci siano più soggetti sordi dinanzi al notaio, saranno presenti più interpreti
L’interprete deve avere i requisiti per essere testimone e quindi dovrà essere maggiorenne, cittadino italiano o residente in Italia ed aver compiuto il diciottesimo anno di età, non deve essere interessato all’atto, né cieco, muto o sordo
Deve saper e poter sottoscrivere
Colui che viene nominato interprete non può svolgere contemporaneamente la funzione di testimone o di fidefaciente
La legge, a differenza del testimone, non menziona il coniuge
Ci si interroga se il coniuge possa svolgere tale funzione
Il notaio provvederà ad allegare il decreto di nomina del giudice, anche se non rappresenta un’allegazione obbligatoria
Dinanzi al notaio l’interprete è tenuto al giuramento di adempiere fedelmente il suo ufficio
In questo caso dinanzi al notaio saranno presenti i due testimoni, il sordo ma anche l’interprete
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Quanto previsto dal legislatore in relazione alla tutela del soggetto sordo è di particolare importanza, in quanto l’atto notarile è nullo se non sono osservate le prescrizioni previste dall’art
56 della legge notarile
Anche il notaio potrà essere soggetto a delle sanzioni tra cui la sospensione e anche destituzione nel caso in cui sia recidivo
Pertanto, dinanzi al notaio è necessario sottolineare eventuali problematiche e incapacità dei comparenti
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