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Le start-up innovative non possono più essere costituite on line dal 29 marzo 2021, ma è necessario il ricorso ad un Notaio
Lo ha stabilito il Consiglio di stato con una sentenza emessa il 4 marzo e pubblicata il 29, in cui ha accolto il ricorso del Notariato
Ma andiamo con ordine
Nel 2016 il Decreto Ministeriale del Mise del 17/2/2016 stabilisce che è possibile la costituzione di start-up innovative senza un preventivo atto pubblico Notarile, ma semplicemente on line, con statuti ed atti costitutivi standard
Questa forma di costituzione “agile”, realizzata in deroga a quanto previsto dal Codice Civile in materia di costituzione delle società, era però riservata espressamente alle start up innovative
Che cosa significa? Per essere definita start up innovativa una società deve rispettare alcuni requisiti: in primo luogo avere sede in Italia o in uno degli stati EU o ancora dell’area dello spazio economico europeo ma con filiale in Italia; non deve aver distribuito utili, o impegnarsi a non farlo nel caso di nuova costituzione per i successivi 4 anni; non superare a partire dal secondo anno un valore di produzione di 5 milioni di euro; non derivare da un’operazione straordinaria legata ad altra azienda (scissione, fusione, cessione); avere come oggetto sociale prevalente o esclusivo lo sviluppo o la produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi con un alto valore tecnologico
A questo deve aggiungersi uno tra questi altri requisiti: spese di ricerca e sviluppo uguali o superi al 15% del ricavo; oppure avere almeno un terzo dei propri dipendenti o collaboratori in possesso di un dottorato di ricerca, o laureati che abbiano svolto attività di ricerca per almeno tre anni, o che stiano svolgendo un dottorato di ricerca; o ancora avere almeno due terzi di dipendenti o collaboratori in possesso di laurea magistrale; essere in possesso di un brevetto pertinente alla propria attività
Che cosa è cambiato e perché? Le società costituite con questa modalità non sottostavano a nessun controllo preventivo, ma solo alle verifiche formali richieste dal registro delle imprese
Quindi le start-up innovative potevano essere costituite senza Notaio
Questo poteva condurre alla costituzione di “shell company”, ossia scatole vuote dietro cui possono nascondersi frodi o attività di prestanome
Inoltre il decreto del Mise era in contrasto con le direttive 101/2009 e 1132/2017 che indicano che l’atto costitutivo o lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico negli Stati in cui la legislazione non preveda all’atto della costituzione un controllo preventivo amministrativo o giudiziario
Vi è infine una terza ragione che ha indotto il Consiglio di Stato a imporre il percorso ordinario per la costituzione delle start up innovative, quindi attraverso il Notaio: benché segnalato come privo di spese, il processo per la costituzione delle società era complesso al punto che la maggior parte delle costituende società doveva ricorrere comunque alla consulenza di studi e società specializzate, azzerando in questo modo una delle “promesse” del decreto del Mise
Ed ora? In attesa di un nuovo intervento del legislatore in materia, la costituzione delle start up innovative ricade nella normale procedura di costituzione di una società che prevede la redazione di statuto e atto costitutivo tramite atto pubblico
Una situazione che mette al sicuro da imprecisioni formali e assicura controlli preventivi rigorosi contribuendo alla generazione ed al mantenimento di un tessuto economico sano
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