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È indubbio che il ruolo dell’amministratore di sostegno non possa essere svolto da tutti; ed allora perché non scegliere il proprio per quando sarà necessario?
L'istituto dell’amministrazione di sostegno è stato recentemente introdotto all’interno del Codice Civile, con Legge 6/2004
La finalità dell'istituto è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità d'agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente
L’amministrazione di sostegno è innanzitutto un provvedimento di volontaria giurisdizione
Ciò significa che l’istituto è di competenza del giudice - nello specifico del Giudice Tutelare - ma che esso non si pronuncia per dirimere un conflitto
L’amministrazione di sostegno è, poi, caratterizzata dalla funzione di assistenza da parte di un soggetto in favore di un altro soggetto beneficiario
Per assistenza si intende un compito di affiancamento e sostegno
Il soggetto infermo viene aiutato a svolgere attività che non sarebbe in grado di svolgere utilmente da solo, come l’incasso della pensione, i movimenti bancari, la spesa ed altre attività similari
Ma l’amministrazione di sostegno è, anche, un istituto flessibile: non tutti i beneficiari necessitano dello stesso grado di assistenza, non tutte le infermità sono debilitanti allo stesso modo
L’amministrazione di sostegno è, quindi, un istituto che è possibile “cucire” su misura sulla persona del beneficiario
Infatti, con l’amministrazione di sostegno si può anche prevedere che l’amministratore sostituisca il beneficiario, quale rappresentante legale, nel compimento di diversi atti giuridici, come la vendita di immobili per finalità liquidative
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Il presupposto per la nomina è indicato dall'art
404 del Codice Civile
La legge prevede che una persona possa essere assistita da un amministratore di sostegno per effetto di una infermità, ovvero a causa di una menomazione fisica o psichica, che rendano la persona incapace a provvedere a tutti o solo alcuni dei propri interessi
Quindi, l’amministrazione di sostegno si configura come strumento di tutela alternativo all’interdizione ed inabilitazione, i quali non sono più gli unici rimedi giuridici per le incapacità permanenti
La nomina dell’amministratore di sostegno compete al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio dell’interessato
La richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno è fatta a mezzo di un ricorso che può essere presentato dal beneficiario stesso, da un parente di questo oppure dai servizi sanitari o sociali che sono direttamente impegnati nell’assistenza e nella cura del soggetto da tutelare
Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assunzione di un professionista abilitato, potendo essere presentato personalmente da uno dei soggetti di cui sopra, ma l’affidamento ad un professionista è sempre consigliato
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Nella maggior parte dei casi, viene nominato amministratore di sostegno uno dei parenti che presenta il ricorso
Ciò in quanto il giudice preferisce nominare, in aderenza all’interpretazione sistematica della disciplina del Codice Civile, una persona fisicamente e affettivamente vicina al soggetto debole
Una persona, insomma, che abbia a che fare con il soggetto bisognoso di tutela
Con la Legge Cirinnà, che ha ad oggetto la disciplina delle unioni civili e delle convivenze registrate, il Legislatore sembrerebbe aver previsto che anche il convivente possa essere nominato all’ufficio di amministratore di sostegno
In mancanza di un parente, il Giudice tutelare può decidere di nominare anche un soggetto estraneo
A volte vengono nominati avvocati o enti che si occupano di assistenza
Abbiamo visto che l’amministratore di sostegno è un soggetto che svolge un compito delicato
Esso aiuta, a volte sostituendolo, il beneficiario in attività anche delicate dal punto di vista patrimoniale
Per tale motivo, l’amministratore di sostegno deve essere un soggetto o un ente in cui il beneficiario può riporre la propria fiducia
Proprio per questo motivo, la legge prevede uno strumento per evitare che sia nominato un soggetto che potenzialmente possa non godere della piena fiducia beneficiario dell’amministrazione di sostegno, oppure poco gradito dal medesimo (ad esempio perché il beneficiario lo abbia sempre ritenuto, anche quando non ancora infermo, non adatto a svolgere compiti assistenziali)
Difatti, come abbiamo visto sopra, non tutte le infermità comportano la stessa intensità di tutela
Ci possono essere tutele più stringenti, come tutele che comportino limitazioni molto minori della capacità di agire del beneficiario dell’amministrazione di sostegno
Quindi, la legge prevede che tutte le persone possano scegliere ed indicare chi debba essere la persona che dovrà assisterla in caso di infermità futura
La designazione dell’amministratore di sostegno è un atto ricevuto da un notaio con il quale una persona, in previsione di una futura infermità, indica un soggetto come soggetto gradito a svolgere la funzione di amministratore di sostegno
Affinché un soggetto possa designare il proprio amministratore di sostegno è necessario che esso sia pienamente capace di intende e di volere e, quindi, abbia la capacità di agire
Ciò, si desume dalla Legge, che all’art
408 c
c
specifica che la designazione dell’amministratore di sostegno può essere fatta in previsione di una propria eventuale futura incapacità
La designazione, quindi, è fatta per il futuro e non avuto riguardo al presente
Pertanto, il designante deve essere persona capace e non inferma
Possono essere designate amministratori di sostegno tutte le persone fisiche
Possono, altresì, essere designate come amministratori di sostegno le Fondazioni, le Associazioni e i Comitati, i quali svolgeranno la propria funzione, in caso di nomina, attraverso il rappresentante legale
La designazione fatta per atto notarile non è mai vincolante, ma solitamente, salvo casi eccezionali, il Giudice tutelare nomina il soggetto indicato dalla stessa persona beneficiaria
Ciò in quanto si presuppone che la scelta del beneficiario sia ricaduta su un soggetto o un ente che goda della sua piena fiducia
Sì, la designazione è revocabile in ogni momento
È, però, necessario che il soggetto designante sia capace di agire e, quindi, non sia già in uno stato di infermità psichica o fisica
No
Con la designazione può essere solamente indicata la persona (o l’ente), mai i compiti di assistenza
Ciò in quanto ogni amministrazione di sostegno è cucita su misura sulla persona che ne ha bisogno, avuto riguardo al patrimonio, allo stato di infermità e alle esigenze della persona stessa
L’atto di designazione non è pubblicizzato in alcun modo
Contrariamente, il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve essere pubblicizzato nel registro dell'amministrazione di sostegno, istituito presso l'ufficio del Giudice tutelare
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La legge ha previsto l’esenzione dall’imposta di registro
Non tutte le Agenzie territoriali hanno recepito la norma nella stessa maniera
Pertanto, è possibile che l’atto di designazione, in caso di registrazione, sconti l’imposta in misura fissa pari ad euro 200,00
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