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Nella realtà quotidiana esistono varie forme di disabilità e di incapacità, che necessitano di adeguate e apposite forme di protezione, oltre ad eventuali autorizzazioni giudiziali e rappresentanza, se magari il soggetto disabile sia anche dichiarato incapace
La legge prevede degli strumenti per poter tutelare queste categorie, sia con atto fra vivi, che mediante il testamento, che possono essere attuati con l’aiuto del notaio
Ecco qualche esempio
La figura sicuramente più importante per poter tutelare gli interessi di una persona disabile, con atto fra vivi è il vincolo di destinazione
Si tratta di un istituto relativamente recente, che può essere considerato la soluzione italiana, al più internazionale e noto Trust
Il vincolo di destinazione serve per attuare una separazione patrimoniale su determinati beni, che diventano un patrimonio distinto, rispetto a tutti gli altri
Una simile figura trova la sua giustificazione, nella realizzazione di interessi meritevoli di tutela
Nella categoria di questi interessi meritevoli riportati dal codice civile, nonostante si tratti di un elenco non tassativo, è espressamente inclusa la tutela delle persone con disabilità
In questo caso, infatti, è pacifico che si tratti di un interesse meritevole, visto che coincide con una finalità di pubblica utilità, volta al perseguimento di interessi sia morali che solidali
In prima analisi conviene soffermarsi su quali siano i beni che possono essere vincolati
Non tutte le tipologie di beni, infatti, possono essere oggetto di un vincolo di destinazione, ma solo quei beni per i quali è prevista una determinata forma di pubblicità
In assenza della pubblicità, infatti, non sarebbe possibile che gli altri, ovvero i terzi, siano a conoscenza dell’esistenza del vincolo sui beni stessi
Possono essere inclusi nel vincolo solo beni immobili, quindi case o terreni, ed i beni mobili registrati, cioè beni mobili iscritti presso i pubblici registri, come le automobili
Inoltre, sebbene la normativa non dica nulla, potrebbero essere vincolati anche titoli di credito e quote di società a responsabilità limitata, visto che si tratta di beni per i quali è possibile effettuare una forma di pubblicità
I soggetti coinvolti nel vincolo di destinazione sono necessariamente due: il soggetto che conferisce i suoi beni, ed il beneficiario del vincolo
Il conferente è il soggetto che destina determinati beni, appartenenti ad una delle tipologie sopra citate, al perseguimento dell’interesse meritevole
Il beneficiario è, nel nostro caso, la persona affetta da disabilità, in favore della quale viene creato il vincolo di destinazione
Si può prevedere anche che i beneficiari siano più persone, e anche in ordine successivo, basta che sia rispettata la durata del vincolo prevista dalla legge, che non può comunque essere superiore a novant’anni, dalla sua costituzione
Con riferimento alla creazione del vincolo, è il soggetto conferente quello che materialmente lo crea, con la stipula di un atto pubblico dal notaio
Nell’atto andranno indicati i beni vincolati, e, soprattutto, l’interesse perseguito, che nel nostro caso è la tutela di una persona, o più persone, con disabilità
Dovranno, poi, essere riportati i nominativi delle persone beneficiarie, con i loro dati, affinché possano essere individuate in modo specifico
Non sarà necessario che i beneficiari esprimano alcun consenso, perché per la costituzione del vincolo serve solo il consenso del soggetto disponente
Possono comunque presenziare, qualora lo vogliano, all’atto dal notaio
Dopo che i beni sono stati vincolati, e quindi il vincolo è stato ufficialmente costituito, non ci sono modi per verificare che, nel tempo, le persone beneficiarie siano realmente tutelate
Quindi è preferibile che, con l’aiuto ed i consigli del notaio in sede di atto, vengano nominate altre due figure: un attuatore, o gestore, ed un guardiano
Il primo sarà una figura fondamentale nel meccanismo di tutela, perché gli verranno trasferiti i beni vincolati, e sarà lui a dover concretamente attuare gli interessi perseguiti
In questo caso, è necessario che sia presente all’atto, e presti il suo consenso all’incarico
Il secondo è una figura presente anche nel trust, e sarà un soggetto terzo e imparziale, cui sarà affidato il compito di vigilare sulla corretta esecuzione di quanto disciplinato
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Oltre che con atto fra vivi, il codice civile disciplina degli strumenti di tutela appositamente per le persone disabili, da inserire all’interno del testamento
Uno fra questi, è la sostituzione fedecommissaria, o fedecommesso assistenziale
In questo caso, però, dovrà trattarsi necessariamente di una persona nei confronti della quale sia già intervenuta una pronuncia di interdizione, oppure che si trovi in condizioni di infermità, tali da far presumere che presto lo sarà
La sostituzione fedecommissaria rientra nella categoria delle sostituzioni testamentarie, e consente ad un soggetto di potere essere destinatario di un eredità, qualora presti cure e assistenze necessarie, a favore di una persona interdetta
Per chiarire: nel testamento viene istituita erede la persona interdetta, che avrà l’obbligo di conservare e restituire i beni ereditari, una volta che sarà morta, a favore della persona che avrà cura di lui
In questo caso, il soggetto che vigilerà sulla corretta condotta dell’eventuale beneficiario, quindi che verificherà che effettivamente il beneficiario si stia prendendo cura dell’interdetto, sarà il suo tutore
Una disposizione di questo tipo è valida solo se l’interdetto muoia prima della persona che avrà cura di lui
Si tratta di una soluzione praticabile, ad esempio, da un genitore preoccupato che il figlio interdetto non sia curato o assistito adeguatamente, una volta che il genitore non ci sarà più, ed è anche un incentivo per il soggetto che se ne vorrà prendere cura
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