Incapaci e gestione d'impresa: autorizzazioni necessarie

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Cos'è la capacità di agire

La capacità di agire è disciplinata dall'art. 2 del Codice Civile . S'intende l'attitudine di una persona di curare i propri interessi in autonomia e si acquista al compimento del diciottesimo anno d'età (salvo casi speciali previsti in ambito lavorativo dalle leggi specifiche). Un soggetto, quindi, è privo di tale capacità quando è minore d'età, in primo luogo, ma lo è anche nei casi in cui un individuo sia stato interdetto o inabilitato.

A questi si aggiungono altre forme di incapacità, le quali si riferiscono al minore sottoposto a tutela ovvero anche al minore emancipato. Un'ultima forma particolare di incapacità, ristretta a casi specifici previsti dal giudice nel decreto di nomina, è l'amministrazione di sostegno.

Nel presente articolo vedremo se queste persone affette da varie forme d'incapacità possono diventare imprenditori ovvero anche amministrare delle società.

Le varie forme di incapacità previste dalla legge

I minori soggetti alla responsabilità genitoriale, i minori sottoposti a tutela e gli interdetti sono persone che sono incapaci in modo assoluto in quanto l'ordinamento giuridico le considera non idonee a compiere efficacemente atti giuridici.

I minori emancipati (coloro che raggiunta l'età dei sedici anni abbiano contratto matrimonio o siano stati autorizzati) e gli inabilitati, invece, sono considerati incapaci in modo relativo o parziale: agli stessi è riconosciuta una limitata attitudine al valido compimento di atti giuridici (come la possibilità di compiere atti di ordinaria amministrazione). Per gli atti di straordinaria amministrazione è prevista, invece, la nomina di un curatore.

A queste categorie va ad aggiungersi il beneficiario di amministrazione di sostegno, la cui capacità è circoscritta nel decreto di nomina. In sostanza il beneficiario è considerato capace d'agire ad eccezione dei fatti specifici per i quali gli sia stato nominato l'amministratore.

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Partecipazione d'incapaci all'impresa

Viste le varie forme d'incapacità, occorre chiedersi se soggetti senza capacità di agire possano avviare un'impresa o comunque continuarla.

Il nostro legislatore ha stabilito un sistema di autorizzazioni per le attività giuridiche degli incapaci. Oltremodo ha disciplinato anche l'attività d'impresa al fine di non limitare l'eventuale svolgimento di attività commerciali e mirando anche a non danneggiare l'incapace con atti che hanno lo scopo di speculare sulla situazione di minorità.

Gli incapaci possono partecipare, quindi, all'impresa ma in modi diversi in base al loro grado di inettitudine.

Per il minore sottoposto a responsabilità genitoriale (art. 320 Codice Civile ), il minore sottoposto a tutela (minori a cui mancano i genitori o in caso di conflitto d'interessi - art. 371 n. 3 Codice Civile ), l'interdetto (rinvio dell'art. 424 Codice Civile alla tutela) e l'inabilitato (art. 425 Codice Civile ), l'attività d'impresa è svolta rispettivamente dai genitori congiuntamente nella prima ipotesi, dal tutore nel secondo e terzo caso e dal curatore nell'ultima evenienza. In tutti questi casi gli incapaci non possono iniziare una nuova attività imprenditoriale ma è loro concessa la possibilità di continuarla.

Il minore emancipato (art. 397 Codice Civile ), diversamente dagli incapaci enunciati fino a qui, potrà non solo continuare l'esercizio di un'impresa ma anche dare inizio ad un'attività commerciale nuova.

Per quanto concerne, infine, la figura del beneficiario di amministrazione di sostegno il legislatore non ha previsto una disciplina per lo svolgimento dell'attività d'impresa, in quanto la sua incapacità è stabilita dal decreto di nomina dell'amministratore stesso emesso dal giudice tutelare, il quale definisce i limiti della capacità.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno potrà, quindi, svolgere attività d'impresa sia continuandola come anche iniziando una nuova attività.

Possono gli incapaci partecipare alla società di persone?

Nelle società di persone, servirà l'autorizzazione per acquistare le quote di partecipazione al capitale sociale ed un'ulteriore autorizzazione per consentire al socio incapace di assumere la responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte dalla società (art. 2294 Codice Civile ).

La dottrina ha affermato che il socio incapace può, se debitamente autorizzato ed assistito, svolgere attività d'impresa e quindi potrà essere anche amministratore della società stessa.

Qualora si tratti nello specifico di società in accomandita semplice, occorre precisare che se il socio è accomandante (ovvero con responsabilità limitata) potrà sia continuare l'esercizio della società come anche iniziarne una nuova.

Possono gli incapaci partecipare alla società di capitali?

Per quanto concerne la società di capitali non essendoci il rischio della responsabilità illimitata, il legislatore non ha posto dei limiti alla partecipazione degli incapaci sia a società preesistenti come anche a società di nuova costituzione.

Per l'assunzione della qualità di socio è sufficiente l'autorizzazione all'acquisto delle quote di partecipazione al capitale sociale.

Il limite che la normativa pone, all'art. 2382 del Codice Civile , si riferisce al fatto che gli incapaci non possono essere nominati amministratori di una società per azioni. Questa norma si applica anche alla società in accomandita per azioni ove il socio incapace non può assumere la qualifica di socio accomandatario.

Altra problematica inerente la società di capitali riguarda l'eventuale autorizzazione dell'incapace per esprimere il proprio voto in assemblea dei soci. Nonostante sul punto vi siano diversi contrasti, la dottrina ha assunto un orientamento che sembra stabilire che non sia necessaria l'autorizzazione oltre quella già data per la partecipazione all'attività societaria qualora si debba decidere su questioni che interessano la società; al contrario, sarà necessaria un'ulteriore autorizzazione, qualora si debba deliberare sugli interessi del socio incapace oppure nel caso di sottoscrizione di azioni di nuova emissione che richiedono l'utilizzo di capitali da parte dell'incapace.

Incapaci e gestione d'impresa autorizzazioni necessarie

Incapaci e impresa: quale il ruolo del notaio?

Qualora siamo di fronte a minori sottoposti alla responsabilità genitoriale o a tutela, ovvero ad interdetti ed inabilitati, piuttosto che minori emancipati e beneficiari di amministrazione di sostegno ove il decreto di nomina preveda l'incapacità di svolgere attività d'impresa occorre senz'altro rivolgersi ad un notaio per farsi guidare nella richiesta delle necessarie autorizzazioni al giudice competente.

Vale precisare che, con la recente riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 21) è stata introdotta la possibilità per il notaio di rilasciare autorizzazioni in sostituzione del giudice.

Il notaio può rilasciare autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e delle scritture autentiche nei quali intervenga un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario di amministratore di sostegno oppure relative ad atti aventi ad oggetto beni ereditari.

Per quanto concerne, però, nello specifico delle autorizzazioni alla continuazione dell'attività d'impresa il legislatore ha lasciato la competenza esclusiva all'autorità giudiziaria (art. 21 comma 7 della legge Cartabia).

Dal momento che, come parte di un atto pubblico ed in base alla nuova normativa, è data la possibilità di scegliere se richiedere l'autorizzazione necessaria al notaio incaricato della stipula o all'autorità giudiziaria (doppio binario), è sempre consigliabile rivolgersi al pubblico ufficiale di fiducia per scegliere la strada corretta nel rispetto della legge e della prassi allo scopo di evitare nullità dell'atto ovvero anche mancanza di legittimazione dei contraenti coinvolti.


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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©

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