Prova della simulazione

Art. 1417 del Codice Civile


La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.

Struttura gerarchica per l'articolo 1417 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO II - Dei contratti in generale
  4. Capo X - Della simulazione
  5. Art. 1417
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