Risarcimento del danno

Art. 1494 del Codice Civile


In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Struttura gerarchica per l'articolo 1494 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo I - Della vendita
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. § 1 - Delle obbligazioni del venditore
  7. Art. 1494
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