Risarcimento per fatto illecito

Art. 2043 del Codice Civile


Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Struttura gerarchica per l'articolo 2043 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO IX - Dei fatti illeciti
  4. Art. 2043
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