Imprenditore

Art. 2082 del Codice Civile


È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Struttura gerarchica per l'articolo 2082 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO II - Del lavoro nell’impresa
  4. Capo I - Dell’impresa in generale
  5. Sezione I - Dell’imprenditore
  6. Art. 2082
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