Divieto di ritenzione

Art. 2235 del Codice Civile


Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Struttura gerarchica per l'articolo 2235 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO III - Del lavoro autonomo
  4. Capo II - Delle professioni intellettuali
  5. Art. 2235
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