Disconoscimento di paternità

Art. 243-bis del Codice Civile


((L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.

Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.))

Struttura gerarchica per l'articolo 243-bis del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VII - Dello stato di figlio
  4. Capo II - Delle prove della filiazione
  5. Art. 243-bis
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