((Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.
In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro)).
Struttura gerarchica per l'articolo 2615-ter del Codice Civile:Contatta il Notaio Gratis
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