Prescrizione dell'azione

Art. 2903 del Codice Civile


L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.

Struttura gerarchica per l'articolo 2903 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo V - Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
  5. Sezione II - Dell’azione revocatoria
  6. Art. 2903
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