Prescrizione ordinaria

Art. 2946 del Codice Civile


Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

Struttura gerarchica per l'articolo 2946 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO V - Della prescrizione e della decadenza
  4. Capo I - Della prescrizione
  5. Sezione IV - Del termine della prescrizione
  6. § 1 - Della prescrizione ordinaria
  7. Art. 2946
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