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Separazione o comunione dei beni?

Separazione o comunione dei beni?

Cosa cambia e quali sono vantaggi e svantaggi della separazione o comunione dei beni. Ed ancora: che cosa c’entra il Notaio? Il regime di separazione o comunione dei beni si può “cambiare in corsa”?

In Italia per i coniugi è possibile scegliere tra il regime patrimoniale di separazione o comunione dei beni. Che cosa significa?

In regime di comunione dei beni tutto quello che viene acquistato dai coniugi dopo il matrimonio o dagli uniti civilmente, è posseduto in comune, ad eccezione di alcuni beni considerati personali, mentre quello che apparteneva al patrimonio personale precedentemente al contratto matrimoniale o di unione civile rimane di proprietà esclusiva di ciascuno.

In regime di separazione dei beni, invece, la proprietà dei beni acquistati anche dopo il matrimonio rimane dell’acquirente.

Se non diversamente specificato, il regime patrimoniale legale dei coniugi e degli uniti civilmente è la comunione dei beni, legale nel senso di previsto dalla legge se, appunto, non interviene una specificazione diversa.

La legge sulla comunione dei beni è stata introdotta nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia, per cui appare evidente che tutte le coppie sposate dopo tale data sono in regime legale, se non diversamente indicato. Sono in regime legale anche tutte le coppie sposate prima di tale data se non hanno fatto una dichiarazione diversa entro il gennaio del 1978.

Come abbiamo visto ci sono beni anche in regime legale, cioè di comunione, che sono considerati personali: oltre a quelli posseduti prima del matrimonio o dell’unione, sono beni personali quelli ricevuti in eredità oppure in donazione, i beni strettamente personali, i beni ricevuti in risarcimento del danno, la pensione legata all’incapacità lavorativa. Sono ugualmente personali i beni acquistati con l’alienazione di beni personali, se dichiarato all’acquisto.

Quanto all’amministrazione dei beni in comune nei periodi di ordinaria amministrazione è effettuata disgiuntamente dai coniugi, entrambi possono cioè operare sui beni, con una sola firma, mentre in casi come il contratto d’affitto, per atti di amministrazione straordinaria, occorre la firma di entrambi.

La comunione dei beni cessa per diversi motivi, per morte di uno dei coniugi o uniti o per una diversa scelta di regime patrimoniale.

Separazione o comunione die beni: quando è possibile scegliere?

La scelta tra il regime di separazione o comunione dei beni si può fare durante la celebrazione del matrimonio o dell’unione civile. Se non si dichiara nulla in automatico il regime è comunione dei beni. Se invece si dichiara di voler adottar come regime la separazione dei beni, le proprietà acquistate dopo quella data rimarranno dell’acquirente.

La separazione dei beni può essere richiesta anche con atto notarile prima o dopo il matrimonio o l’unione civile. Occorre però fare attenzione: se una coppia ha vissuto 10 anni in comunione dei beni e poi decide per il regime di separazione, i beni acquisti in regime legale cioè di comunione rimangono di entrambi.

In sintesi: la separazione dei beni non è ha effetti retrodatabili automatici.

Perché questa scelta è sempre più frequente? Perché consente una maggior flessibilità di movimento alla coppia, la possibilità di investire su asset diversi per la crescita della famiglia.

Inoltre la separazione dei beni non vieta la possibilità di acquisire uno o più beni in comune, per esempio la casa, nè esclude la possibilità di costituire un fondo patrimoniale della famiglia. 

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