Servizi notarili per la famiglia

Quali sono i servizi offerti dal Notaio per la famiglia?

Servizi notarili per la famigliaTra i servizi di cui si occupa il Notaio, vi è la categoria relativa a tutti gli atti che riguardano la famiglia e cioè delle consulenze, oltre alla stipula di contratti e convenzioni ed al supporto giuridico che il professionista rende in ambito familiare all’utente.

Rientrano nell’ambito dei servizi per la famiglia le convenzioni matrimoniali come quella con cui due coniugi decidono di stabilire che in luogo della comunione legale tra loro sussista un regime di separazione dei beni o ad altro regime diverso da quello legale, altresì sono ricompresi nell’ambito familiare le donazioni tra membri della stessa famiglia e le divisioni ereditarie tra più parenti, o ancora la stipula del patto di famiglia con cui si disciplina il passaggio generazione dell’azienda.

I servizi notarili in materia di convenzioni matrimoniali tra coniugi

Tra i servizi che il Notaio offre in ambito familiare vi sono quelli relativi al regime patrimoniale, che nel nostro ordinamento, in assenza di una diversa scelta da parte dei coniugi è quella della comunione legale dei beni.

È però possibile che i coniugi, successivamente al matrimonio, vogliano modificare tale regime patrimoniale e possono farlo avvalendosi del Notaio, il quale può stipulare una convenzione con la quale i due coniugi possono modificare il proprio regime patrimoniale da quello di comunione legale a quello della separazione dei beni, di modo che gli acquisti futuri alla modifica del regime patrimoniale seppur successivi al matrimonio non cadano nella comunione legale.

Altresì è possibile rivolgersi al Pubblico Ufficiale per sottoscrivere una convenzione matrimoniale con cui i coniugi possono scegliere di avvalersi di una comunione convenzionale ai sensi dell’art 210 del codice civile, che riprende per grandi linee la normativa dettata in materia di comunione legale, ma allo stesso tempo derogando alla stessa in alcuni punti con un regime convenzionale. Adottando il regime della comunione convenzionale i coniugi possono propendere per la scelta di far entrare in comunione i beni che hanno acquistato prima del matrimonio ed escludere alcuni acquisti fatti in costanza di matrimonio, diversamente dalla disciplina di legge in materia di comunione legale.

Donazione tra membri della stessa famiglia dal Notaio

Uno dei servizi notarili più diffusi offerti dal Notaio in materia di famiglia è rappresentato dal seguire l’utente quando decide di donare un determinato bene facente parte del proprio patrimonio, uno dei casi più usuali riguarda la donazione che un genitore fa in favore dei propri figli o della donazione che un nonno fa in favore dei propri nipoti.

La donazione viene comunemente definita come un’anticipazione di quella che sarà la futura successione del donante, il quale mediante la stipula di un atto pubblico, determina il passaggio gratuito della proprietà di un immobile dal donante al donatario, con depauperamento del patrimonio del primo e arricchimento del patrimonio del secondo.

Dividere i beni ereditati tra più parenti dal Notaio

Nell’ambito della materia familiare il Notaio può dare il proprio supporto giuridico quando all’esito dell’apertura di una successione ereditaria più beni ereditari vengono attribuiti a più coeredi i quali possono richiedere la divisione dell’eredità.

Per dividere i beni ereditari ed ottenerne la distribuzione è necessario che tutti i coeredi si presentino davanti al Notaio stabilendo di comune accordo come dovrà avvenire l’assegnazione dei beni ereditari a ciascuno di essi, potendosi, ove richiesto, avvalersi della formula per sorteggio, prevedendo la individuazione di più lotti formati da uno o più beni facenti parte dell’eredità ed incaricando il professionista di procedere all’estrazione di ciascun lotto a cui dovrà corrispondere l’estrazione del nome di uno dei condividenti.

Il patto di famiglia per consentire il passaggio generazione dell’azienda con atto stipulato davanti al Notaio

Il Notaio si occupa anche di dare la propria consulenza professionale all’imprenditore che voglia trasferire la propria azienda ad uno dei suoi figli, ricorrendo all’istituto del patto di famiglia.

Si tratta, più precisamente, del contratto che deve essere stipulato per atto pubblico davanti al Notaio, con cui un soggetto, che deve avere la qualifica di imprenditore, decide di trasferire l’intera azienda o un ramo della stessa ad uno o più dei suoi discendenti, ma oggetto del trasferimento può essere anche una partecipazione sociale.

All’assegnazione dell’azienda ad uno dei discendenti da parte del padre o del nonno a titolo gratuito, mediante il patto di famiglia, corrisponde la liquidazione in favore degli altri soggetti che hanno ugualmente dei diritti verso l’imprenditore, tale liquidazione può avvenire o con l’attribuzione di denaro o con il trasferimento di beni immobili.

Il fine ultimo del patto di famiglia è quello di consentire all’imprenditore di decidere, quando è ancora in vita, chi dovrà seguire le sue orme e dovrà gestire la propria azienda, ed in genere tale scelta viene fatta nei riguardi del figlio o del nipote che ha maturato la necessaria esperienza e che ha lavorato al fianco del titolare, determinandone così il passaggio generazionale in tutta sicurezza senza compromettere la prosecuzione dell’attività aziendale.

Il contratto di convivenza dal Notaio

Sebbene non sia strettamente collegato all’esistenza di una famiglia, il contratto di convivenza rappresenta l’accordo sottoscritto da una coppia di conviventi di fatto, siano essi di sesso opposto o dello stesso sesso, purché maggiorenni, che però non sono sposati,

Il fine della stipula di tale contratto di convivenza è quella di disciplinare i rapporti patrimoniali tra due soggetti che condividono una comune residenza, senza poter incidere sulle questioni successorie o personali, ma esclusivamente i beni come ad esempio l’immobile in cui convivono. In linea generale può essere previsto all’interno del suddetto contratto come ciascun membro della coppia deve contribuire alla vita comune, nonché il regime patrimoniale che si deve intendere sussistente tra gli stessi, che può essere anche quello di comunione dei beni, oltre a quello di separazione dei beni applicabile nel caso in cui manchi una volontà esplicita di senso opposto.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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