Impresa agricola dal Notaio

Costituire un’impresa agricola dal Notaio

costituire impresa agricola con atto dal notaioPer comprendere le modalità di costituzione di una impresa agricola, occorre preliminarmente esporre cosa si intende con tale tipo di figura imprenditoriale. L’impresa agricola si ha quando l’imprenditore esercita la c0ltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività ad esse connesse. È questa la definizione di imprenditore agricolo che emerge dall’art. 2135 del codice civile.

L’impresa agricola, pertanto, deve avere determinate caratteristiche ed essere finalizzata ad attivare quello che viene definito il ciclo biologico. È importante valutarne precisamente i contenuti prima della sua costituzione in quanto si ottengono dei benefici fiscali e si è titolari di un trattamento normativo in parte diverso rispetto ad altre forme imprenditoriali, per cui occorre prestare molta attenzione e richiedere una consulenza notarile, in particolare quando l’impresa è esercitata in forma societaria.

In quali forme societarie può essere costituita la società agricola?

La consulenza notarile e l’atto pubblico costituito dal Notaio sono necessari quando occorre esercitare l’impresa in forma societaria. Per l’imprenditore agricolo individuale non occorre.

Concentrandoci dunque sulla società agricola, occorre valutare in quali forme societarie può essere esercitata una tale forma societaria. È opportuno quindi che i soci si rechino dal Notaio ed espongano le proprie volontà in ordine al tipo di attività agricola da esercitare e in ordine al capitale da investire, con conseguente individuazione della forma societaria più idonea. Essa si può costituire nella forma della società di persone, nella forma della società di capitali oppure nella forma della cooperativa.

Per quanto riguarda la forma della società agricola, p stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto Imprenditore Agricolo professionale, cosiddetto IAP, e questo è rilevante in ordine alla forma prescelta.

Costituire una società agricola (IAP)

La possibilità di costituire una società agricola, quindi una impresa agricola non individuale ma appunto in forma societaria, è disciplinata dalla legge che ha introdotto il cosiddetto Imprenditore agricolo professionale. Esso deve avere determinate caratteristiche: in particolare, deve possedere specifiche competenze professionali nel campo agricolo prescelto, tra cui dedicare  all’attività agricola almeno il 50% del proprio complessivo tempo di lavoro  nonché i ricavi devono riguardare il 50% del suo reddito generale.

Prima di costituire una società agricola nelle forme che vedremo, il Notaio deve richiedere la documentazione che attesti i suddetti requisiti. Tra i vari requisiti da controllare, vi è altresì l’iscrizione all’apposita gestione previdenziale e assistenziale.

I requisiti per la costituzione dal Notaio

Oltre ai requisiti suddetti, per poter costituire una società agricola, il Notaio deve verificare che l’esercizio di attività quali la locazione, il comodato, l’affitto di fabbricati ad uso non abitativo non determini una distrazione dalle attività agricole. Ciò accade nel momento in cui i ricavi derivanti da tali attività siano marginali rispetto a quelli da ottenere con l’attività agricola.

Srl agricola dal Notaio

Tra le varie forme di società sicuramente si può costituire una società a responsabilità limitata che eserciti appunto attività agricola. Si tratta quindi di una società di capitali, con un investimento di capitale maggiore rispetto alla società di persone, un capitale sociale che parte da 10.000 euro come minimo, anche se non mancano srl con capitale inferiore a 10.000 euro e superiori a un euro che pure ricevono adeguata tutela. È chiaro tuttavia che la forma della società di capitali è prescelta qualora il capitale sociale sia ingente, mentre si passa alla società per azioni quando il capitale parte da 50.000 euro.

Nella srl agricola, almeno un socio deve avere i requisiti di cui sopra per essere definito IAP (Imprenditore Agricolo Professionale). Il Notaio deve effettuare il controllo sull’oggetto sociale, che deve corrispondere con una delle attività elencate sopra dalla norma in tema di imprenditoria agricola.

Società agricola in forma di cooperativa dal Notaio

Per poter costituire una società agricola in forma di cooperativa, è necessario che la stessa persegua un fine mutualistico che è appunto tipico di questo tipo sociale. Lo scopo è mutualistico quando l’attività agricola esercitata, ad esempio coltivazione, selvicoltura o allevamento, è svolta per essere usufruita dai soci stessi.

I destinatari di questa attività sono gli stessi soci, che ad esempio ottengono prodotti agricoli a prezzi vantaggiosi rispetto a terzi. Vi sono quindi le cosiddette cooperative agricole, le quali possono essere di vario tipo. Esistono le cooperative agricole di consumo, di produzione e lavoro e di conduzione, quando utilizzano il lavoro dei soci stessi oppure coltivano terreni conferiti da essi.

La costituzione della cooperativa dal Notaio

Per la costituzione il Notaio deve verificare un duplice ordine di requisiti: da una parte quelli per l’esercizio dell’attività agricola, con i requisiti di cui sopra relativi all’oggetto sociale e alla presenza di almeno un imprenditore agricolo professionale.

In secondo luogo, deve verificare quelli necessari per la costituzione della cooperativa, tra cui ad esempio il numero dei soci da tre a nove, oltre allo scopo mutualistico. In seguito alla costituzione, questo tipo di società sarà iscritto dal Notaio in un apposito anagrafico al Registro delle Imprese.

Quanto costa costituire una società agricola?

Non vi è un costo unitario e preciso perché molto dipende dal tipo sociale. Abbiamo infatti visto che la società agricola può assumere differenti forme societarie e ognuna presenta un iter differente. Ad esempio, vi è differenza di costo tra una società semplice e una società di capitali. Nel primo caso, si tratta di una società di persone e anche l’atto costitutivo è più basilare, con un conseguente onorario notarile minore.

Per le società di capitali, occorre seguire un iter più complesso e quindi l’onorario potrebbe essere più elevato. In questo ultimo caso, occorre partire da un capitale sociale più elevato, per cui anche i conferimenti dei soci crescono, con conseguente incremento del costo complessivo. Infine, l’atto costitutivo va iscritto al Registro delle Imprese, con conseguente pagamento della relativa imposta di registro, oltre che il bollo.

Condividi questo articolo

Condividi questo articolo

Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
richiesta preventivo notaio online
Potrebbe interessarti:
richiesta al notaio