Vincolo di Destinazione dal Notaio

Vincolo di destinazione. Di cosa si tratta?

vincolo di destinazione dal notaioSpesso ci si reca dal Notaio manifestando la volontà di porre al riparo uno o più beni di propria proprietà dalle azioni creditorie. Ciò in quanto la regola generale prevede che il debitore risponda con tutti i propri beni presenti e futuri, ai sensi dell’ art. 2740 c.c. Da ciò deriva che se un soggetto contrae un debito e non lo paga, dovrà risponderne anche con i propri beni.

In alcune situazioni, tuttavia, può avvertirsi l’esigenza di proteggere alcuni dei propri beni, per destinarli magari ad un interesse particolarmente importante, quale può essere il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, oppure il perseguimento di un particolare fine sociale. Ci sono vari strumenti che il Notaio potrà consigliare alle parti, dopo aver indagato a fondo le loro volontà.

Il vincolo di destinazione

Meno noto del fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione è uno strumento giuridico previsto all’art.2645 ter c.c. in virtù del quale è possibile costituire su uno o più beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, un vincolo, finalizzato a destinare tali beni a un interesse ritenuto meritevole di tutela dall’ordinamento giuridico, tra cui persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, o altri enti.

Un soggetto, titolare di un bene, decide di destinarlo ad un interesse che egli stesso nonché il Notaio ritiene meritevole di tutela, individuandone dei beneficiari determinati. Tale fine, attuato mediante una gestione ben definita, può essere attuato dallo stesso soggetto oppure da un terzo, definito attuatore, il quale si occuperà di realizzare il fine predefinito.

Il compito del Notaio è quello di coadiuvare i soggetti che hanno una volontà di questo tipo a definire la costituzione del vincolo nel modo più opportuno e corrispondente alla legge.

Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è uno strumento giuridico particolarmente dedicato alla famiglia. Può essere costituito da due coniugi, mediante un atto con il quale si conviene che uno o più beni di proprietà di entrambi, di uno di essi, o di un terzo, vengano sottoposti a un vincolo, ovvero destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Pertanto questi beni non sono aggredibili dai creditori e restano vincolati. Si può costituire prima o durante il matrimonio, nonché tramite testamento.

Da un punto di vista notarile, si tratta di una convenzione matrimoniale, che viene stipulata con la presenza di due testimoni. La proprietà dei beni generalmente resta in capo ai coniugi, che devono amministrarla congiuntamente.

I beni possono alienati con il consenso di entrambi i coniugi, salvo che nell’atto costitutivo sia previsto diversamente.

Il fondo patrimoniale è uno strumento giuridico particolarmente dedicato alla famiglia. Può essere costituito da due coniugi, mediante un atto con il quale si conviene che uno o più beni di proprietà di entrambi, di uno di essi, o di un terzo, vengano sottoposti a un vincolo e destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Si può costituire prima o durante il matrimonio, nonché tramite testamento.

Da un punto di vista notarile, si tratta di una convenzione matrimoniale, in virtù della quale la proprietà dei beni generalmente resta in capo ai coniugi, che devono amministrarla congiuntamente.

Cosa hanno in comune il Vincolo di destinazione e il Fondo Patrimoniale?

In entrambi i casi si costituisce un vincolo giuridico, che in qualche modo protegge i beni da attacchi dei creditori, nonché lo tutela per un fine predeterminato. Si tratta di realizzare il cosiddetto effetto segregativo, ovvero di separazione patrimoniale tra il bene vincolato e tutti gli altri beni del titolare. Entrambi devono essere costituiti per atto pubblico notarile.

Mentre per il fondo patrimoniale la legge prevede espressamente la possibilità di costituirlo anche per testamento, per il vincolo di destinazione nulla dice in merito. Nonostante gli accesi dibattiti tra gli studiosi del diritto si ritiene che possa essere previsto all’interno di un testamento, qualsiasi sia la forma di quest’ultimo.

Ma andiamo ad analizzarne le differenze, per comprendere come possa esplicarsi la scelta delle parti che si recano dal Notaio per realizzare un fine di separazione patrimoniale.

Scopi dei vincoli di destinazione

Il fondo patrimoniale è uno strumento utile nell’ambito familiare in costanza di matrimonio, pertanto potrà essere scelto se il soggetto è coniugato, o se intende coniugarsi a breve, destinandolo così alla famiglia che sta per formare. Può trattarsi anche di un terzo estraneo al nucleo familiare, che intenda vincolarlo comunque ai bisogni di una determinata coppia di coniugi legalmente uniti in matrimonio.

Pensiamo ad esempio al nonno, che destina il proprio immobile al soddisfacimento dei bisogni della famiglia di suo figlio.

Il vincolo di destinazione, invece, non è legato al matrimonio, ma è aperto a qualsiasi fine che si ritenga meritevole di tutela, soprattutto se rientrante tra i fini richiesti dalla norma e sopra elencati.

Pertanto può essere utile in caso di convivenza, quando non vi è famiglia fondata sul matrimonio ma famiglia di fatto, ma anche per altri tipi di scopo che non siano solo leciti, ma che siano anche meritevoli di tutela.

Qual è il ruolo del Notaio nella scelta dello strumento più adeguato?

Il Notaio provvederà ad indagare la volontà delle parti, interrogandole sull’interesse in gioco. Effettuerà una valutazione sullo stesso, comprendendo se possa ritenersi meritevole di tutela in maniera tale da dar vita a un vincolo di destinazione, o se invece rientra nell’ambito familiare. È proprio per questo che il notaio in questo caso è di particolare importanza in quanto saprà indicare la soluzione più adatta alle esigenze delle parti.

Modalità per costituire il fondo patrimoniale e il vincolo di destinazione

Il fondo patrimoniale va stipulato per atto pubblico notarile con la presenza di due testimoni; generalmente di entrambi i coniugi, ma anche da uno solo di essi. Successivamente il notaio provvederà ad annotarlo a margine dell’atto di matrimonio.

Il vincolo di destinazione va stipulato con la sola necessità del soggetto conferente, titolare dell’immobile che si vincola. I beneficiari non devono essere necessariamente presenti. Il Notaio provvederà successivamente a trascrivere il vincolo nei registri immobiliari, per renderlo conoscibile e opponibile a tutti i terzi.

Durata del fondo patrimoniale e del vincolo di destinazione

La destinazione del fondo termina in seguito allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ad esempio in caso di divorzio). Se vi sono figli minori, continua a durare fino al raggiungimento della maggiore età. Il vincolo di destinazione può avere una durata non superiore a novanta anni o corrispondente alla vita del beneficiario. Le cause di cessazione del vincolo di destinazione sono solitamente indicate nell’atto costitutivo dal notaio.

Come si amministrano il vincolo di destinazione e il fondo patrimoniale

Nel fondo patrimoniale le regole di amministrazione sono più rigide, in quanto la legge rimanda alle norme sulla comunione legale, dalla quali non ci si può discostare essendo una disciplina inderogabile. Ad esempio nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale non si potrà prevedere una clausola con cui si stabilisca che un coniuge può amministrare da solo senza il consenso dell’altro. Nel vincolo di destinazione, invece, il legislatore lascia più autonomia a coloro che decidono di costituirlo. L’atto costitutivo in tal caso diviene di fondamentale importanza.

Quali sono i costi del Vincolo di destinazione e del Fondo Patrimoniale?

Un fondo patrimoniale semplice, senza trasferimento di proprietà, ha un costo corrispondente all’onorario del Notaio più IVA, l’imposta di registro pari a euro 200, l’imposta ipotecaria pari a euro 200, l’imposta di bollo pari a euro 155 (salvo che non abbia ad oggetto beni immobili ma, ad esempio, quote sociali).

Le spese per il vincolo di destinazione sono uguali, qualora il vincolo non abbia ad oggetto il trasferimento del bene. Qualora invece, per la realizzazione del vincolo, il bene venga trasferito ad un soggetto attuatore, l’atto sconta anche l’imposta sulle donazioni e successioni, che andrà calcolata sul valore del bene. L’onorario del Notaio può cambiare a seconda del tipo di vincolo di destinazione.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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