Donazione di quota ereditaria dal Notaio

Che cos’è una donazione: cenni generali e requisiti

Donazione di quota ereditaria dal NotaioLa donazione è un contratto e si perfeziona con la proposta del donante (colui che dona) e l’accettazione da parte del donatario (colui che riceve la donazione). L’accettazione non deve essere necessariamente contestuale, ma può avvenire anche in un momento successivo all’atto di proposta. È un atto a titolo gratuito con cui si realizza un impoverimento, dal punto di vista patrimoniale, del donante e un arricchimento da parte del donatario, che non sarà tenuto ad alcun corrispettivo.

Come viene stipulata la donazione? Quali sono i caratteri essenziali?

La donazione deve essere stipulata per atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni, pena la nullità dell’atto. Si tratta, quindi, di due requisiti imprescindibili. Con riferimento ai requisiti dei testimoni si deve rispettare quanto prescritto dalla legge notarile all’art. 50. Sarà cura del notaio informare le parti su quali siano i requisiti dei testimoni e verificarli.

Cosa può essere oggetto di donazione?

La donazione può avere un oggetto variabile, è possibile donare dei beni immobili, dei beni mobili, così come dei crediti vantati nei confronti di un terzo.

Che significa donare una quota dell’eredità?

Con l’atto di donazione di eredità non si intende il trasferimento di specifici beni o meglio l’assegnazione per atto notarile di determinati beni in quanto l’atto di divisione per atto notarile non è stato ancora effettuato. Il donante dona i diritti sull’eredità e quindi oggetto della donazione è la singola quota che spetta all’erede prima della divisione dei beni facenti parte dell’asse ereditario. 

Nella maggior parte dei casi quando muore una persona e si apre la successione, si presenta la dichiarazione di successione, si accetta l’eredità e poi si procede con la divisione dei beni che erano del defunto. Successivamente alla divisione dell’eredità, in base alle quote stabilite dal testatore o dalla legge, i titolari dei beni che hanno ricevuto grazie alla divisione, possono decidere di donarli recandosi dal notaio.

Nella donazione di eredità, invece, la divisione non è ancora avvenuta dinanzi al notaio. Analizziamo cosa accade se l’eredità è stata già accettata o se non è stata ancora accettata.

Cosa accade se l’eredità non è ancora stata accettata?

Quando decede una persona si apre la sua successione. I soggetti che succedono sono chiamati all’eredità. In assenza di un testamento del defunto la successione è regolata dalla legge. A seguito dell’accettazione dell’eredità il soggetto chiamato può essere definito erede. A tal proposito possono esservi diversi modi di accettare l’eredità. L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente, con beneficio di inventario oppure tacitamente.

Può infatti accadere che una persona chiamata all’eredità voglia donare la propria quota pur non avendo ancora accettato l’eredità. In questo caso l’atto di disposizione a titolo di donazione mediante rogito notarile varrà come accettazione tacita dell’eredità. Successivamente si provvederà prima alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità e successivamente alla trascrizione della donazione.

Pertanto si conclude che la donazione di una quota di eredità non ancora accettata determina l’accettazione tacita dell’eredità. Quindi, si verificano due passaggi, prima il donante diventa erede e proprietario della quota ereditaria e poi dopo si spoglia di essa con l’atto pubblico di donazione. Questo tipo di passaggio viene reso pubblico grazie alla trascrizione nei Registri Immobiliari a cui provvederà il notaio.

Cosa accade se l’eredità è già stata accettata?

Come sopra precisato, è ammissibile la donazione di un’eredità non ancora accettata in quanto rappresenta un’accettazione tacita dell’eredità. A maggior ragione è valida una donazione della quota ereditaria nel caso in cui l’eredità sia già stata accettata. In questo caso il patrimonio della persona defunta prima passa nel patrimonio ereditario del donante e successivamente con l’atto di donazione viene trasferita alla parte donataria.

Cosa accade se nell’eredità vi sono sia dei beni mobili che immobili?

Il problema si pone in particolare in tema di donazione in quanto il legislatore prevede che per i beni mobili sia necessario precisare il valore o nell’atto del notaio o in una nota sottoscritta dalla parte donante, dal donatario e dai testimoni. A tal proposito quando si dona una quota solitamente non vi è la descrizione analitica della composizione dell’eredità in quanto viene considerato come un trasferimento avente ad oggetto un’universalità, ossia un insieme di beni che hanno almeno una comune caratteristica che è la provenienza ereditaria. Per tali ragioni è opportuno affidarsi alla consulenza di un notaio per comprendere al meglio la situazione ereditaria.

Chi partecipa all’atto in caso di donazione di quota ereditaria?

Nella donazione di quota ereditaria, oltre ai testimoni, partecipano solo colui che dona e colui che riceve la donazione. Sebbene non ci sia stata ancora la divisione, non è necessario che partecipino gli altri soggetti con cui si condivide la titolarità dei beni.

Quindi, ad esempio, se vi sono più fratelli chiamati all’eredità che non abbiano ancora diviso i beni e solo uno di essi voglia donare la propria quota ereditaria su tutti i beni, non è necessario che all’atto di donazione partecipino anche gli altri fratelli. Questi non dovranno prestare il consenso alla donazione.

È possibile donare un bene facente parte della quota ereditaria?

Quanto esposto fino ad adesso riguarda quella che viene chiamata dagli esperti di diritto come donazione di quotona, ossia significa donazione di tutti i diritti su tutti i beni facenti parte dell’asse ereditario che spettano a colui che dona.

Situazione ben diversa è se un soggetto titolare di una quota ereditaria, relativamente a un patrimonio ereditario non ancora diviso, voglia donare la quota su un bene facente parte dell’asse ereditario non ancora oggetto di divisione, ma ancora in comunione.

Gli studiosi del diritto e anche i giudici definiscono tale fattispecie come donazione di quotina. Il problema che si pone è che il donante non è detto che sia il proprietario finale di quel bene al momento della divisione. Per tali ragioni molti la definivano come una donazione di cosa altrui.

Quali sono le soluzioni possibili per questo problema e per evitare la nullità?

Questa tematica è stata oggetto di dibattito tra gli studiosi del diritto che infatti hanno provato in diverse occasioni a fornire una soluzione per recuperare la validità di tale questione.

Una soluzione potrebbe essere quella di coinvolgere tutti gli eredi, chiedere agli stessi di presentarsi davanti al notaio per prestare il consenso all’operazione. In questo caso la quota del bene verrebbe assegnata al donatario che sarà lui a sedersi in un momento successivo al tavolo della divisione relativamente a quel bene.

Altra soluzione invece potrebbe essere quella di ricevere una donazione obbligatoria, in questo caso non viene trasferito quel bene immediatamente, ma è necessario che nell’atto notarile emerge l’assunzione dell’obbligo al trasferimento gratuito di quel bene e in particolare la consapevolezza che quel bene è quindi parzialmente altrui, in quanto il donante non è ancora pieno ed esclusivo proprietario.

Altra soluzione ancora sarebbe quella di prevedere una condizione sospensiva nel rogito notarile, ciò vuol dire prevedere che, solo se in sede di divisione quel ben sia assegnato al donante, sarà possibile il trasferimento al donatario. Si parla anche di donazione all’esito divisionale.

È possibile donare una quota di eredità futura?

La donazione di un’eredità futura non è ammissibile nel nostro ordinamento per due ragioni. In primo luogo non è possibile donare cose future non ancora esistenti in quanto non si conoscerebbe il reale depauperamento ossia sacrificio economico del donante. Si tratterebbe di esporre il donante ad un rischio troppo alto.

Per tali ragioni il legislatore ha previsto che la donazione di cosa futura è nulla. Inoltre, è necessario precisare che non è possibile disporre, quindi in questo caso donare, di una successione che non è ancora aperta. Si tratterebbe anche in questo caso di una pattuizione nulla in quanto viola il divieto dei patti successori. Per tutte le motivazioni sopra esposte non sarà mai possibile recarsi dal notaio al fine di stipulare un atto di donazione avente ad oggetto una quota ereditaria futura.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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