Disposizione fiduciaria per testamento

L’acquisto fiduciario nel testamento dal notaio

Disposizione fiduciaria per testamentoIl testatore, nel suo testamento, ha la possibilità di inserire moltissime variabili, relativamente al contenuto, con cui può attribuire diritti, oppure prevedere obblighi. L’inserimento di una disposizione fiduciaria, comporta entrambi gli aspetti.

Vediamo meglio di cosa si tratta e come inserire una disposizione fiduciaria, all’interno del testamento dal notaio.

Inserire la disposizione fiduciaria

La disposizione fiduciaria nel testamento (detto anche acquisto fiduciario, come istituto generale nel contesto dei contratti), è una situazione nella quale sono coinvolti tre soggetti: il fiduciante, il fiduciario, e, ovviamente il testatore che decide di disciplinare la fattispecie, all’interno del suo testamento.

Sebbene non ci siano obblighi di legge che impongono che il testamento debba essere necessariamente fatto da un notaio, con riferimento a particolari fattispecie come questa, risulta preferibile una conoscenza approfondita delle figure giuridiche, in modo da strutturare la disposizione in maniera valida, ed evitare problemi in futuro. Proprio per queste ragioni, sarebbe consigliabile che la disposizione fiduciaria, fosse inserita in un testamento redatto dal notaio, come può essere il testamento pubblico.

Cosa si intende con disposizione fiduciaria

Per comprendere l’utilità dell’inserimento di una disposizione di questo tipo, bisogna partire dalla sua definizione.

Nel trasferimento fiduciario, una persona trasferisce un bene (o un diritto), ad un'altra, prevedendo, però, l’obbligo che la persona beneficiaria del trasferimento, a sua volta ritrasferisca il bene o il diritto, nuovamente in suo favore, dopo un determinato periodo di tempo. Ancora, può essere previsto l’obbligo che il trasferimento avvenga in favore di un terzo soggetto.

Nell’ambito del testamento, la disposizione fiduciaria, comporta che il testatore preveda di attribuire, tramite legato o istituzione di erede, un bene a favore di una persona, con il patto, però, che il suddetto bene venga, successivamente trasferito in favore di un’altra.

Una simile disposizione di ultima volontà può essere utile qualora il testatore, voglia beneficiare una persona, senza però nominarla direttamente, per una qualunque ragione. Si tratta di un’ipotesi di obbligazione naturale, cioè una prestazione compiuta spontaneamente, in esecuzione di doveri morali e sociali.

Quali sono le conseguenze all’apertura della successione?

Il codice civile stabilisce espressamente che, qualora il testatore voglia raggiungere questo scopo, purtroppo non è ammessa azione in giudizio per accertare che la disposizione in esame, si riferisca ad una persona diversa da quella effettivamente e chiaramente designata. Non significa che la disposizione non sia valida, ma semplicemente che non può essere sanzionato l’eventuale inadempimento al mancato trasferimento. Dunque, visto che non è possibile obbligare il soggetto designato, potrebbero non esserci garanzie che la disposizione vada a buon fine. Proprio per questo è importante, sia farsi guidare dal notaio, ma anche individuare come persone su cui far gravare l’obbligo del ritrasferimento, soggetti di cui ci si può fidare, che hanno l’intento di attuare la volontà del testatore, nel modo più corretto possibile.

Ci sono dei limiti all’utilizzo di questa figura?

Nonostante la libertà testamentaria sia un principio cardine, nell’ambito delle successioni, ci sono dei limiti all’utilizzo del negozio fiduciario nel testamento.

Nello specifico, non è possibile inserire la disposizione fiduciaria, con la finalità di avvantaggiare, e dunque in favore di soggetti che siano, per legge, incapaci di essere destinatari di disposizioni testamentarie.

Quindi l’utilizzo di questo strumento, non deve consentire che possano ricevere per testamento, persone che in realtà non potrebbero. Volendo fare degli esempi, ci si riferisce ai nascituri non concepiti, al di fuori delle ipotesi di legge, di cui all’articolo 462 c.c., oppure al notaio che ha ricevuto il testamento, ovvero, infine ai testimoni e l’interprete, che sono intervenuti all’atto.

Perché si parla proprio di fiducia?

Il termine fiducia, con riferimento al negozio, è collegato al rapporto fra il soggetto che trasferisce, ed il soggetto su cui grava il successivo obbligo di ritrasferimento. Il fiduciante, cioè colui che trasferisce il bene o il diritto, fa affidamento sul comportamento del fiduciario, la persona cui viene trasferito il bene o diritto, che porterà a compimento quanto pattuito e quindi adempirà l’obbligo per il quale si impegna.

Tipologie di disposizione fiduciaria

La fiducia si distingue in fiducia cum creditore, e fiducia cum amico.

La fiducia cum creditore, è una situazione che si verifica quando il fiduciario vanta un credito, nei confronti del fiduciante, e quindi il trasferimento avviene per consentire al fiduciante, di adempiere all’obbligazione (quindi, in questo caso, ha una funzione di garanzia). Una figura di questo tipo richiede la conoscenza del professionista notarile, visto che si potrebbe correre il rischio di incorrere nel divieto del patto commissorio.

La fiducia cum amico, invece, normalmente non prevede un rapporto debito credito alla base, ma un rapporto di fiducia, basato, di norma, su una conoscenza pregressa.

Trust e negozio fiduciario

L’elemento della fiducia, è simile a quello di un altro istituto, cioè il trust.

Con il trust, un soggetto disponente, trasferisce un determinato bene di sua proprietà (o più beni), in favore di un altro (trustee).

Il trasferimento non è fine a se stesso. Infatti comporta, il potere ed il dovere di gestire, amministrare e disporre di questi beni (che appunto compongono il trust). La gestione e l’amministrazione, sono effettuate in favore di un determinato beneficiario, che è il soggetto in favore del quale è disposta l’intera operazione del trust. Il trust, oltre che per atto fra vivi, può essere inserito anche all’interno di un testamento. L’intento, però, non può essere quello di ledere, seppur indirettamente, i diritti dei legittimari, ovvero di quelle persone, in favore delle quali la legge delle successioni, prevede che sia loro attribuita almeno una somma minima.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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