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Tutelare le persone con disabilità dal Notaio

Tutele dal notaio per le persone con disabilità

Come tutelare le persone con disabilità

Nella realtà quotidiana esistono varie forme di disabilità e di incapacità, che necessitano di adeguate e apposite forme di protezione, oltre ad eventuali autorizzazioni giudiziali e rappresentanza, se magari il soggetto disabile sia anche dichiarato incapace. La legge prevede degli strumenti per poter tutelare queste categorie, sia con atto fra vivi, che mediante il testamento, che possono essere attuati con l’aiuto del notaio. Ecco qualche esempio.

Tutela delle persone disabili con atto fra vivi

La figura sicuramente più importante per poter tutelare gli interessi di una persona disabile, con atto fra vivi è il vincolo di destinazione. Si tratta di un istituto relativamente recente, che può essere considerato la soluzione italiana, al più internazionale e noto Trust.

Il vincolo di destinazione serve per attuare una separazione patrimoniale su determinati beni, che diventano un patrimonio distinto, rispetto a tutti gli altri. Una simile figura trova la sua giustificazione, nella realizzazione di interessi meritevoli di tutela. Nella categoria di questi interessi meritevoli riportati dal codice civile, nonostante si tratti di un elenco non tassativo, è espressamente inclusa la tutela delle persone con disabilità. In questo caso, infatti, è pacifico che si tratti di un interesse meritevole, visto che coincide con una finalità di pubblica utilità, volta al perseguimento di interessi sia morali che solidali.

Quali beni si possono vincolare

In prima analisi conviene soffermarsi su quali siano i beni che possono essere vincolati. Non tutte le tipologie di beni, infatti, possono essere oggetto di un vincolo di destinazione, ma solo quei beni per i quali è prevista una determinata forma di pubblicità. In assenza della pubblicità, infatti, non sarebbe possibile che gli altri, ovvero i terzi, siano a conoscenza dell’esistenza del vincolo sui beni stessi. Possono essere inclusi nel vincolo solo beni immobili, quindi case o terreni, ed i beni mobili registrati, cioè beni mobili iscritti presso i pubblici registri, come le automobili. Inoltre, sebbene la normativa non dica nulla, potrebbero essere vincolati anche titoli di credito e quote di società a responsabilità limitata, visto che si tratta di beni per i quali è possibile effettuare una forma di pubblicità.

Come creare il vincolo

I soggetti coinvolti nel vincolo di destinazione sono necessariamente due: il soggetto che conferisce i suoi beni, ed il beneficiario del vincolo. Il conferente è il soggetto che destina determinati beni, appartenenti ad una delle tipologie sopra citate, al perseguimento dell’interesse meritevole. Il beneficiario è, nel nostro caso, la persona affetta da disabilità, in favore della quale viene creato il vincolo di destinazione. Si può prevedere anche che i beneficiari siano più persone, e anche in ordine successivo, basta che sia rispettata la durata del vincolo prevista dalla legge, che non può comunque essere superiore a novant’anni, dalla sua costituzione.

Con riferimento alla creazione del vincolo, è il soggetto conferente quello che materialmente lo crea, con la stipula di un atto pubblico dal notaio.

Nell’atto andranno indicati i beni vincolati, e, soprattutto, l’interesse perseguito, che nel nostro caso è la tutela di una persona, o più persone, con disabilità. Dovranno, poi, essere riportati i nominativi delle persone beneficiarie, con i loro dati, affinché possano essere individuate in modo specifico. Non sarà necessario che i beneficiari esprimano alcun consenso, perché per la costituzione del vincolo serve solo il consenso del soggetto disponente. Possono comunque presenziare, qualora lo vogliano, all’atto dal notaio.

Come verificare che la persona sia davvero tutelata?

Dopo che i beni sono stati vincolati, e quindi il vincolo è stato ufficialmente costituito, non ci sono modi per verificare che, nel tempo, le persone beneficiarie siano realmente tutelate. Quindi è preferibile che, con l’aiuto ed i consigli del notaio in sede di atto, vengano nominate altre due figure: un attuatore, o gestore, ed un guardiano. Il primo sarà una figura fondamentale nel meccanismo di tutela, perché gli verranno trasferiti i beni vincolati, e sarà lui a dover concretamente attuare gli interessi perseguiti. In questo caso, è necessario che sia presente all’atto, e presti il suo consenso all’incarico. Il secondo è una figura presente anche nel trust, e sarà un soggetto terzo e imparziale, cui sarà affidato il compito di vigilare sulla corretta esecuzione di quanto disciplinato.

Tutela delle persone disabili per testamento

Oltre che con atto fra vivi, il codice civile disciplina degli strumenti di tutela appositamente per le persone disabili, da inserire all’interno del testamento.

Uno fra questi, è la sostituzione fedecommissaria, o fedecommesso assistenziale. In questo caso, però, dovrà trattarsi necessariamente di una persona nei confronti della quale sia già intervenuta una pronuncia di interdizione, oppure che si trovi in condizioni di infermità, tali da far presumere che presto lo sarà.

La sostituzione fedecommissaria rientra nella categoria delle sostituzioni testamentarie, e consente ad un soggetto di potere essere destinatario di un eredità, qualora presti cure e assistenze necessarie, a favore di una persona interdetta. Per chiarire: nel testamento viene istituita erede la persona interdetta, che avrà l’obbligo di conservare e restituire i beni ereditari, una volta che sarà morta, a favore della persona che avrà cura di lui. In questo caso, il soggetto che vigilerà sulla corretta condotta dell’eventuale beneficiario, quindi che verificherà che effettivamente il beneficiario si stia prendendo cura dell’interdetto, sarà il suo tutore. Una disposizione di questo tipo è valida solo se l’interdetto muoia prima della persona che avrà cura di lui.

Si tratta di una soluzione praticabile, ad esempio, da un genitore preoccupato che il figlio interdetto non sia curato o assistito adeguatamente, una volta che il genitore non ci sarà più, ed è anche un incentivo per il soggetto che se ne vorrà prendere cura.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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